Statuto

Statuto - Associazione di Promozione Sociale (APS)
Premesso che l'APS Alma Pisarum:
      1. trae la sua origine dal bisogno di e/o dall’interesse per ricercare e diffondere l'eccellenza artistico-letteraria e riaffermare tradizioni, storia, usi e costumi di Pisa, delle sue località gemellate, del territorio limitrofo al Monte Pisano, di quelli interessati dalle attività della Repubblica Pisana (ambito identificato come “Area Storico-Geografica di Interesse” o “ASGI”);
      2. stima fondamentale la ricostruzione del rapporto storico tra Pisa e d il Serchio;
      3. deve il nome all'assonanza con il titolo dell’opera “Forma Pisarum” di Emilio Tolaini;
      4. trova presupposto nella precedente costituzione informale del coro detto Alma Pisarum Choir (in seguito “APC”) intorno all’opera “Hymnus in Pisas” di Alessio Niccolai;
      5. considera la voce un patrimonio inalienabile della persona ed il suo conferimento in un insieme corale una delle più elevate forme di espressione del pensiero musicale;
      6. ravvede nella coralità uno strumento per armonizzare i rapporti interpersonali e/o generazionali, e presupposto per implementare altre attività di analogo valore;
      7. si riconosce nel modello laico della schola cantorum;
      8. promuove un accesso più diretto, diffuso e popolare alle forme anche più dotte di musica, arte e letteratura oltre al ripristino del legame ed equilibrio tra territorio, sua collettività, paesaggio, ambiente circostante ed espressione artistico-letteraria.

Titolo 1 - Denominazione, sede e durata

Art. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 (di seguito “Codice del Terzo Settore” o “CTS”) e successive modifiche, una associazione denominata “Alma Pisarum APS” (di seguito “associazione” o “AP”), con sede legale nel Comune di Vecchiano e con durata illimitata.
AP potrà istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni ed uffici distaccati, in particolare, nell’ambito dell’ASGI o laddove, non sia possibile, domiciliarsi presso organizzazioni affini.

Titolo 2 - Scopo, Finalità e Attività

Art. 2 - AP non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri Soci, loro familiari o terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati (in seguito “Soci”) o degli aderenti agli enti associati:
  1. educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni;
  3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  4. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi del co. 5, Art. 16, L. 22/1990 e successive modificazioni;
  5. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  6. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  7. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
AP non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della Quota Associativa Annuale (d’ora in avanti “QA”).
AP potrà svolgere attività secondarie e strumentali a norma ex-Art. 6 del CTS; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'organo di amministrazione quivi denominato Consiglio Direttivo (di seguito anche “CD”).
AP può esercitare, a norma ex-Art. 7 del CTS, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, per finanziare le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
AP può aderire, stipulare accordi e convenzioni con enti e associazioni che si prefiggono le medesime finalità istituzionali e collaborare con soggetti pubblici e privati, direttamente o tramite proprie strutture operative, nonché chiedere ulteriori riconoscimenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
Art. 3 - Nell’intento di restituire l'intrattenimento alla cultura, AP persegue finalità umanistiche, turistico-promozionali e sociali nell'ambito musicale, storico-rievocativo, letterario, teatrale, figurativo, di organizzazione eventi ed editoriale, intendendo:
  1. riscoprire la memoria storica e le tradizioni relative all'ASGI;
  2. stimolare un sentito e partecipe legame delle comunità dell'ASGI al proprio territorio;
  3. elaborare e produrre eventi, manifestazioni, occasioni editoriali e promozionali;
  4. promuove valori di solidarietà, convivialità, merito collettivo e individuale;
  5. concorrere allo sviluppo di coralità, cultura musicale e ogni altra forma d’arte;
  6. riscoprire le arti liberali come linguaggi espressivi e non solo come passatempo;
  7. sviluppare rapporti di scambio e collaborazione nell’ambito dell’ASGI;
  8. attuare progetti artistici innovativi che consolidino i rapporti umani e siano motivo di valorizzazione sociale;
  9. apportare il proprio contributo in termini di professionalizzazione dei percorsi.
Nel perseguimento dei propri scopi e compatibilmente con lo svolgimento sia delle attività di interesse generale sia di quelle secondarie e strumentali, AP disciplinerà in successive deliberazioni gli interventi specifici da porre in essere.
Art. 4 - Il logo, costituito da un riquadro diviso a metà, nella cui parte sinistra spicca in primo piano la metà della Croce bianca del popolo pisano sovrapposta a metà dell'Aquila Bicipite Asburgica nera in campo rosso, in quella destra, le altre due rispettive metà, invertite nella disposizione, in campo giallo, è patrimonio di AP così come tutte le sue varianti e/o derivazioni; come tali alla stessa è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volontaria o per esclusione del rapporto associativo, determina l'automatico ed immediato divieto al loro utilizzo in qualsiasi forma.
Il motto di AP è: «Nemo Separet Quod Musica Coniunxit» in lingua latina.

Titolo 3 - Ammissione e Numero dei Soci

Art. 6 - Il numero dei Soci è illimitato ma in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire ad AP le persone fisiche e/o gli enti del Terzo Settore che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività di AP con le loro opere, competenze e conoscenze. Chiunque intenda essere ammesso come Socio dovrà presentare al CD: domanda completa di nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale ed eventuali recapiti telefonici o posta elettronica, dell’evidenza di pagamento della QA e della dichiarazione di conoscenza e accettazione integrale di Statuto, Regolamenti e Deliberazioni legalmente adottate da AP. Il CD delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte; l’ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del CD, nel Libro dei Soci.
Art. 7 - Entro 60 giorni il CD deve motivare il rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; sono causa di rigetto la presentazione della Domanda di Ammissione incompleta, il mancato pagamento della QA e la comprovata indegnità morale rispetto alle disposizioni di legge. In caso di rigetto della domanda, il richiedente può entro 60 giorni dalla sua comunicazione, chiedere la pronuncia dell'Assemblea dei Soci (di seguito “AdS”), che si pronuncerà alla sua successiva convocazione.
Lo status di Socio è permanente e può venire meno solo nei casi previsti ex'Art. 10. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Titolo 4 - Diritti e obblighi degli Soci

Art. 8 - I Soci di AP senza eccezioni di alcun tipo hanno il diritto di: 
    1. eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e controllo ed essere eletti/e negli stessi;
    2. essere informati sulle attività di AP e controllarne l'andamento;
    3. approvare le modifiche allo Statuto, nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti;
    4. frequentare la sede legale, le eventuali sedi operative e/o filiali di AP;
    5. partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse da AP;
    6. concorrere all'elaborazione e all’approvazione del programma di attività;
    7. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, visione dei bilanci e dei libri sociali;
    8. essere incaricati dal CD a gestire attività sociali.
Art. 9 - I soci di AP senza eccezioni di alcun tipo hanno l’obbligo di:
    1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
    2. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
    3. versare la QA secondo importo, modalità di versamento e termini annualmente stabiliti dal CD;
    4. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell’AdS.
La QA rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico di AP; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.
Art. 10 - La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi di Statuto, Regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità ad AP, per il mancato versamento della QA, per rifiuto motivato di rinnovo dell'adesione da parte degli organismi preposti, per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Il Socio può essere escluso da AP mediante deliberazione del CD sentito l’interessato: l’esclusione gli sarà notificata per scritto; in tale circostanza questi potrà far ricorso all'AdS entro 30 giorni dal ricevimento della Delibera di Espulsione, presentando le proprie controdeduzioni. Il Socio può recedere unilateralmente da AP presentando al CD modulo predisposto.

Titolo 5 - Organi Sociali

Art. 11 - Sono organi associativi (di seguito “OA”) di AP:
  1. l’Assemblea dei Soci (“AdS”);
  2. il Consiglio Direttivo (“CD”);
  3. l’eventuale Organo di Controllo (di seguito “OdC“), al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge di cui al co. 2 Art 30 CTS.
Art. 12 - Nell’AdS hanno diritto di voto i Soci iscritti da almeno 3 mesi.
Ciascun Socio, persona fisica, ha un diritto capitario di voto; l’ETS associato ad AP potrà esprimersi a seconda della propria dimensione: 1 voto fino 10 soci, 2 voti tra 11 e 50, 3 voti tra 51 e 100, 4 voti tra 101 e 500 e 5 voti oltre i 501 soci.
Ciascun Socio può: farsi rappresentare in AdS da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione; rappresentare (co. 3, Art. 24 CTS) da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Soci a seconda che AP abbia conseguito o meno i 500 associati.
La convocazione dell’AdS avviene mediante comunicazione scritta contenente: ordine del giorno, luogo, data e ora di prima e seconda convocazione; spedita anche in forma digitale almeno 10 giorni prima della data fissata all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci.
L’AdS si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del “Rendiconto per Cassa” a norma del co. 2, art. 17 CTS (o del “Bilancio di Esercizio” laddove se maturati i requisiti), deve essere inoltre convocata se necessario o su richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci.
L’AdS ha le seguenti competenze inderogabili:
  1. elegge il CD;
  2. approva il “Rendiconto per Cassa” o il “Bilancio di Esercizio”;
  3. delibera e promuove azione di responsabilità verso i componenti degli OA ex-Art. 28 del CTS;
  4. delibera sulle modificazioni dell’Atto Costitutivo o dello Statuto;
  5. delibera sullo scioglimento di AP e/o sua trasformazione, fusione o scissione;
  6. delibera in via definitiva sulla esclusione dei Soci, approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  7. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge.
L’AdS è valida in prima convocazione in presenza di almeno la metà dei Soci, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il loro numero.
L’AdS delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni inerenti il bilancio e la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.
Per modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto è richiesta la presenza di almeno ¾ dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento di AP e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei Soci.
Art. 13 - Il CD attua la volontà e gli indirizzi generali dell’AdS cui risponde direttamente e da cui può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 
Il CD  è competente per tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’AdS o di altri organi associativi, in particolare, e tra gli altri:
  1. eseguire le deliberazioni dell’AdS;
  2. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’AdS;
  3. redigere il Bilancio di Esercizio e l’eventuale Bilancio Sociale ricorrendo i requisiti di Legge;
  4. predisporre gli elementi utili all’AdS per la previsione e la programmazione economica d’esercizio;
  5. deliberare l’ammissione, l’esclusione e le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
  6. stipulare atti e contratti inerenti le attività associative;
  7. gestire i beni mobili e immobili di proprietà di AP o ad essa affidati.
Il CD ha mandato triennale ed è formato da 5 fino a 11 membri eletti tra i Soci dall’AdS e rieleggibili per altri 2 mandati. Si applica l'Art. 2382 del Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (di seguito “RUNTS”) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 14 - Il Presidente è eletto dal CD tra i propri membri a maggioranza dei presenti e rappresenta legalmente AP, anche nei confronti di terzi ed in giudizio, compiendo tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno; dura in carica quanto il CD e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi deliberata dall’AdS a maggioranza dei presenti;
Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CD, convoca l’AdS per la nomina dei nuovi OA; convoca e presiede inoltre AdS e CD, svolgendo l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.
Art. 15 - L’Organo di Controllo è collegiale, è composto da 3 membri ed è eletto dall'AdS al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge di cui al co. 2 Art 30 CTS. I suoi componenti, ottemperando alle prescrizioni dell’Art. 2399 del CC, possono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, Art. 2397 del CC, sia fra i Soci che fra i non Soci di AP.
L’OdC vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, N° 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, Art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’OdC è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’OdC esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attestando che l’eventuale Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il Bilancio Sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 
I componenti dell’OdC possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Titolo 6 - Patrimonio, Risorse Economiche, Revisione Legale

Art. 16 - Il patrimonio di AP, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 17 - AP ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri Soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli OA, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 18 - AP può trarre risorse economiche necessarie al funzionamento e svolgimento della propria attività da: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale ex-Art. 6 del CTS.
Art. 19 - AP redige il Bilancio di Esercizio Annuale con decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal CD, viene approvato dall’AdS entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce ed è depositato presso il RUNTS. Il CD documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex-Art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un’annotazione in calce al Rendiconto per Cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Art. 20 - Al ricorrere dei requisiti di Legge, AP si obbliga alla pubblicazione annuale degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli OA, ai dirigenti e ai Soci, e/o depositare presso il RUNTS e pubblicare il Bilancio Sociale.

Titolo 7 - Libri Sociali, Volontari e Lavoratori

Art. 21 - AP si obbliga alla produzione, aggiornamento e mantenimento dei seguenti Libri Sociali:
  1. Libro dei Soci, tenuto a cura del CD;
  2. Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  3. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell’AdS tenuto a cura del CD;
  4. Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del CD, tenuto a cura dello stesso organo;
  5. Eventuale Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del OdC, tenuto a cura dello stesso organo;
I Soci hanno diritto di esaminare i Libri Sociali facendone richiesta scritta all’organo che ne tiene cura. Le loro risultanze costituiranno piena prova nei rapporti tra Soci e nei confronti di terzi.
Art. 22 - In AP, si considerano Volontari tutte le persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite di AP, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, esclusivamente per fini di solidarietà e non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari, fatte salve le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CD: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario e nei limiti previsti ex-Art. 17 del D.Lgs. 117/2017.
La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con AP.
Art. 23 - AP può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche tra i Soci solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari o al 5% del numero di Soci.

Titolo 8 - Disposizioni Finali

Art. 24 - In caso di scioglimento di AP, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L’AdS provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.
Art. 25 - Per quanto non è espressamente previsto da Statuto, Regolamenti interni e deliberazioni degli OA, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (CTS) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.