APS

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L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è un’associazione che svolge attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati.

Che cos'è un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale (APS) è stata introdotta nell’ordinamento italiano dalla Legge 383/2000.

In base al Codice del Terzo Settore è un Ente del Terzo Settore e pertanto deve presentarne le caratteristiche essenziali, quindi l’assenza di fini di lucro e lo svolgimento di un’attività d’interesse generale.

In quanto Associazione di Promozione Sociale, invece deve assumere la forma dell’associazione ed essere composta da non meno di 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) Associazioni di Promozione Sociale.

Possono ammettere come soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro ma questi non devono superare il 50% delle Associazioni di Promozione Sociale socie.

Sono previste eccezioni per gli enti di natura sportiva. Possono avvalersi del lavoro dipendente o autonomo, anche dei propri associati, se necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale o al raggiungimento delle proprie finalità, ma il numero dei lavoratori non può superare il 50% dei volontari o il 5% degli associati.

Non possono essere riconosciute come Associazioni di Promozione Sociale, associazioni o circoli privati che pongono qualsiasi tipi di discriminazione all’accesso, incluse le condizioni economiche e patrimoniali, o richiedano la partecipazione a quote di natura patrimoniale.

Come si costituisce un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale può costituirsi scrittura privata registrata, scrittura privata autenticata o per atto pubblico.
In base al Codice del Terzo Settore, in quanto Ente del Terzo Settore l’Atto Costitutivo di un’Associazione di Promozione sociale deve contenere:

  • l’assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
  • l’attività di interesse generale che costituisce l’oggetto sociale;
  • la sede legale e il patrimonio iniziale;
  • le norme sull’ordinamento, l’amministrazione e la rappresentanza dell’ente;
  • i diritti e gli obblighi degli associati;
  • i requisiti per l’ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori;
  • la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
  • la durata dell’ente, se prevista.

Lo Statuto, che risulta essere parte dell’atto costitutivo, deve contenere le norme relative al funzionamento dell’ente.

Quali sono gli organi principali di un'Associazione di Promozione Sociale APS?

L’Associazione di Promozione Sociale è amministrata da un organo direttivo eletto dall’assemblea e risponde direttamente ad esso. Il presidente è di norma il rappresentante legale. In taluni casi deve essere previsto anche un organo di controllo.

  • Può avere personale nella misura massima di un lavoratore ogni due volontari o al cinque per cento del numero degli associati
  • I componenti dell’Organo Direttivo possono essere pagati
  • Può avere volontari: l’Associazione di Promozione Sociale si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei suoi associati
  • Può/È essere un Ente del Terzo Settore
  • Può avere entrate di natura commerciale

Che cos'è un Ente del Terzo Settore (ETS)?

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) sono organizzazioni non commerciali o commerciali, costituite come Associazione, Comitato, Fondazione o impresa che, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si caratterizzano per lo svolgimento in esclusiva o in via principale di una o più attività di interesse generale e per l’assenza di scopo di lucro.

Sono regolamentati dal Codice del Terzo Settore che definisce anche l’elenco delle attività di interesse generale, lo svolgimento di attività diverse e le modalità di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Cos'è l'assenza di scopo di lucro e cosa significa?

L’assenza di scopo di lucro, insieme allo svolgimento di un’attività di interesse generale, è una delle due caratteristiche che definiscono gli Enti del Terzo Settore.
Agli Enti del Terzo Settore è quindi vietata la distribuzione diretta o indiretta di utili, avanzi, fondi o riserve.
Con distribuzione diretta si intende il mero trasferimento delle risorse in questione ai beneficiari mentre la distribuzione indiretta è maggiormente complessa da definire tanto che il Codice del Terzo Settore ha evidenziato alcune situazioni che sono considerate tassativamente distribuzione indiretta.

La distribuzione indiretta di utili viene trattata nel Codice del Terzo Settore elencando alcune situazioni considerate tassativamente distribuzione indiretta.

È quindi fatto divieto assoluto agli Enti del Terzo Settore di:

  • corrispondere ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
  • corrispondere a lavoratori subordinati o autonomi, retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
    divieto di acquistare beni e servizi per corrispettivi superiori al loro valore normale in assenza di valide ragioni economiche;
  • cedere beni e prestare servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l’oggetto dell’attività di interesse generale;
  • corresponsione di interessi passivi su prestiti superiori ad un determinato limite, a favore di soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati.